particolari 1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione degli articoli da 2 a 4, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo. 2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 15, sono considerati:
- 1)prodotti originari di Ceuta e Melilla:
- a)i prodotti totalmente ottenuti a Centa e Melilla;
- b)i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, della Tunisia o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8;
- 2)prodotti originari della Tunisia:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia;
- b)i prodotti ottenuti in Tunisia nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
- i)che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, oppure
- ii)che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' oppure, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell'Algeria o del Marocco, e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui all'articolo 8. 3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Tunisia" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR.1. 5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
