[1]1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunita' e

[2]- al piu' tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), - al piu' tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), la Repubblica ellenica e' autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente.

[3]2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono:

  • a)i fichi secchi della sottovoce n° 08.03 B della tariffa doganale comune; le uve secche della sottovoce n° 08.04 B della tariffa doganale comune;
  • b)le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci nn. 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune.

[4]3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica e autorizzata a mantenere.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art70 · fonte su Normattiva