' 1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Tunisia e non ne pregiudica l'applicazione. Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-5-art15 · fonte su Normattiva