spontanea Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti: - operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti contraenti; - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale. - persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale; - mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
Testo vigente dal 4 marzo 1997
