Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010
Art. 12 (Accordo)
Periodi assicurativi inferiori a dodici mesi
- 1)Quando la durata complessiva dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti e' inferiore a dodici mesi e quando, sulla base unicamente di tali periodi, non esiste alcun diritto a pensione in base a tale legislazione, l'Istituzione della Parte interessata non sara' vincolata ad erogare una pensione relativamente a tali periodi.
- 2)Nei casi di cui al paragrafo 1 di questo articolo, l'Istituzione Competente dell'altra Parte Contraente dovra' tener conto di questi periodi per l'acquisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni, come pure per la determinazione dell'ammontare, come se tali periodi fossero stati completati in base alla legislazione che essa applica.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
