Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Art. 4 (Emendamento n. 1)
Le spese derivanti dall'attuazione del presente Emendamento saranno sostenute dai Paesi contraenti nei limiti delle rispettive disponibilita' finanziarie senza generare oneri aggiuntivi.
Testo vigente dal 25 marzo 2024
