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[1]Sono convalidati i Regi decreti 2 giugno 1927, n. 880, 2 giugno 1927, n. 881, 2 giugno 1927, n. 882, 16 giugno 1927, n. 976, 16 giugno 1927, n. 977, 16 giugno 1927, n. 978, 23 giugno 1927, n. 1014, e 23 giugno 1927, n. 1015, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 26 febbraio 1928 - Anno VI

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Volpi.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 8 marzo 1928 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1928-02-26;350~art2 · fonte del testo