Parti contraenti si impegneranno, sia sul piano bilaterale che su scala europea, a sviluppare la loro cooperazione nel settore delle infrastrutture. Esse si adopereranno in particolare per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni, nonche' dei collegamenti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per conduttura ("pipeline") tra i due Paesi.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art10 · fonte su Normattiva