Art. 12 (Trattato)
Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore ecologico. Esse sosterranno attivita' incisive a livello nazionale cosi' come regionale ed internazionale volte alla protezione dell'ambiente contro ogni forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. Esse amplieranno la cooperazione per far fronte alle calamita' naturali.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
