Art. 13 (Trattato)
Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nei settori dell'insegnamento, dei programmi per la gioventu', dell'educazione fisica e dello sport. Esse promuoveranno l'apprendimento della lingua dell'altra Parte, gli scambi tra scuole secondarie ed Universita, i diretti contatti tra istituti di insegnamento e adotteranno misure per il mutuo riconoscimento dei titoli scolastici.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
