Art. 14 (Trattato)
Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente riveste per il benessere dei popoli di entrambi i Paesi, si impegnano a promuovere ogni utile azione a livello nazionale, regionale e internazionale volta alla tutela ecologica del patrimonio naturale. Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale per la protezione dell'ambiente in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
