Art. 15 (Trattato)
Parti contraenti concordano sulla necessita' di sviluppare la cooperazione nei servizi di assisterza sanitaria, specificamente nel campo della protezione contro le malattie infettive. Esse coopereranno nel settore della sicurezza sociale. Le Parti contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutele dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
