[1]Sanita'

[2]1. Le parti convengono di cooperare nel settore della sanita' al fine di migliorare le condizioni di salute e il benessere sociale, segnatamente potenziando il sistema sanitario, anche sotto il profilo delle cure mediche e dell'assicurazione sanitaria. 2. La cooperazione si realizza essenzialmente tramite:

  • a)programmi di potenziamento del settore della sanita', intesi anche a migliorare i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e il benessere sociale;
  • b)attivita' epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire e controllare tempestivamente forme epidemiche, quali l'influenza aviaria e pandemica, e altre principali malattie trasmissibili;
  • c)accordi internazionali in materia sanitaria, segnatamente la convenzione quadro per il controllo del tabacco e il regolamento sanitario internazionale;
  • d)le norme di sicurezza alimentare, compresa una rete di controlli automatici sulle importazioni alimentari, come previsto all'articolo 14;
  • e)lo scambio di informazioni e di esperienze sulle strategie e sulle regolamentazioni riguardanti i prodotti farmaceutici e le attrezzature mediche, come consensualmente convenuto;
  • f)la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute, unitamente alla vigilanza e alla gestione di dette malattie. 3. Le parti riconoscono l'importanza dell'ulteriore modernizzazione del settore sanitario e convengono di potenziare la capacita' e l'assistenza tecnica in questo ambito.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art29 · fonte su Normattiva