[1]Settori della cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalita' cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici; produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti; traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici nonche' delle attivita' di finanziamento del terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei propri Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 29 gennaio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-01-12;5~accordo-art2 · fonte su Normattiva