Art. 4 (Trattato)
Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettive previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
