Alte Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettive previste nel VII Capitolo dello Statuto dell'ONU. Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;53~trattato-art4 · fonte su Normattiva