Art. 7 (Trattato)
Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i rispettivi Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esse appoggeranno e faciliteranno la cooperazione tra gli Enti territoriali e autonomi, inclusi contatti diretti tra citta' e comunita'.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
