Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i rispettivi Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali. Esse appoggeranno e faciliteranno la cooperazione tra gli Enti territoriali e autonomi, inclusi contatti diretti tra citta' e comunita'.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art7 · fonte su Normattiva