Art. 18 (Trattato)
Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni e associazioni riconosciute, centri di studio, nonche' altre associazioni di fatto, quali associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Alte Parti Contraenti favoriranno altresi' i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole citta', regioni ed altri enti territoriali e non territoriali.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
