Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili, nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due Paesi.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;72~trattato-art14 · fonte su Normattiva