Art. 14 (Trattato)
Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili, nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due Paesi.
Testo vigente dal 7 aprile 1998
