Art. 19 (Trattato)
Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti diretti tra i loro cittadini, tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, associazioni religiose, associazioni ecologiche ed altre. Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili. Le Parti favoriranno altresi' i gemellaggi e l'intensificazione degli scambi tra singole citta', regioni ed altri enti territoriali ed amministrativi.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
