La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il programma annuale particolareggiato e, per quanto possibile, il relativo calendario nonche' di controllarne e coordinarne la realizzazione promuovendo le iniziative di enti e organizzazioni che svolgono attivita' previste nel presente Accordo. Le proposte delle due Parti da includersi nel programma annuale dovranno essere presentate per l'esame della Commissione Mista al piu' presto possibile e comunque non piu' tardi di un mese prima della riunione della Commissione stessa.
Testo vigente dal 19 maggio 1961
