La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il programma annuale particolareggiato e, per quanto possibile, il relativo calendario nonche' di controllarne e coordinarne la realizzazione promuovendo le iniziative di enti e organizzazioni che svolgono attivita' previste nel presente Accordo. Le proposte delle due Parti da includersi nel programma annuale dovranno essere presentate per l'esame della Commissione Mista al piu' presto possibile e comunque non piu' tardi di un mese prima della riunione della Commissione stessa.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art12 · fonte su Normattiva