due Parti convengono la costituzione di una Commissione Mista composta da rappresentanti dei due Governi. Tra i compiti della Commissione rientrano: - il coordinamento delle attivita' di collaborazione economica tra i due Paesi; - la vigilanza sulla realizzazione del presente Accordo e l'esame delle misure idonee ad assicurarla; - l'individuazione di specifici settori di collaborazione; - l'esame delle proposte atte a contribuire allo sviluppo della collaborazione economica. La Commissione Mista si riunira' una volta all'anno alternativamente a Roma e a Pechino.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;200~accordo-art7 · fonte su Normattiva