Le Alte Parti contraenti s'impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita' ed in piena conformita', con le leggi ed i regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi. Nell'attuazione di tali attivita' si ottemperera' rigorosamente al principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art14 · fonte su Normattiva