Le Alte Parti contraenti s'impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita' ed in piena conformita', con le leggi ed i regolamenti in vigore nei rispettivi Paesi. Nell'attuazione di tali attivita' si ottemperera' rigorosamente al principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte.
Testo vigente dal 19 maggio 1961
