Le Alte Parti contraenti, conformemente all'articolo 14, favoriranno l'incremento numerico delle manifestazioni teatrali e musicali e, in particolare, delle rappresentazioni di complessi artistici, di orchestra e di singoli artisti su basi commerciali nei rispettivi Paesi, l'acquisto e la vendita di film a soggetto e di dischi nonche' lo svolgimento di incontri e di gare tra sportivi italiani e sovietici.

Testo vigente dal 19 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-31;351~art10 · fonte su Normattiva