[1]e pesca

[2]1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno:

  • a)le possibilita' di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;
  • b)l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;
  • c)il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;
  • d)la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.

[3]2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.

[4]3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.

Testo vigente dal 8 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-10;321~accordo-quadro-art6 · fonte su Normattiva