[1]nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e delle misure sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Le Parti decidono di cooperare nel settore dell'agricoltura allo scopo di promuovere l'agricoltura sostenibile, lo sviluppo agricolo e rurale, la silvicoltura, lo sviluppo socioeconomico sostenibile e la sicurezza alimentare nei paesi dell'America centrale. 2. La cooperazione tendera' a promuovere il potenziamento delle capacita', il trasferimento di infrastrutture e tecnologia, con iniziative a livello di:

  • a)misure sanitarie, fitosanitarie, ambientali e relative alla qualita' dei prodotti alimentari, conformemente alla legislazione in vigore nei paesi di entrambe le Parti, le regole dell'OMC e di altre organizzazioni internazionali competenti in materia;
  • b)diversificazione e ristrutturazione dei settori agricoli;
  • c)scambio di informazioni, anche in materia di elaborazione delle politiche agricole delle Parti;
  • d)assistenza tecnica volta al miglioramento della produttivita' e allo scambio di nuove tecniche di coltura;
  • e)esperimenti scientifici e tecnologici;
  • f)misure volte a migliorare la qualita' dei prodotti agricoli e interventi di potenziamento delle capacita' delle associazioni di produttori e volte a sostenere le attivita' di promozione commerciale;
  • g)miglioramento della capacita' di attuazione di misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, conformemente alle disposizioni dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art22 · fonte su Normattiva