in materia di comunicazione, informazione e cultura 1. Considerati gli strettissimi vincoli culturali esistenti tra il Cile e gli Stati membri della Comunita' europea, le Parti decidono di intensificare la cooperazione in materia, estendendola anche alla comunicazione e all'informazione. 2. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Parti collaborano per promuovere:

  • a)gli incontri tra i rispettivi responsabili della comunicazione e dell'informazione compresa, eventualmente, la necessaria assistenza tecnica;
  • b)gli scambi di informazioni sulle questioni di interesse comune;
  • c)l'organizzazione di manifestazioni culturali;
  • d)le attivita' (studi e azioni di formazione) volte a tutelare il patrimonio culturale. 3. Le Parti decidono di coliaborare, nel modo piu' ampio possibile, nei settori audiovisivo e giornalistico.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art26 · fonte su Normattiva