interistituzionale 1. Le Parti riconoscono che e' necessaria una piu' stretta cooperazione amministrativa tra le istituzioni competenti. 2. La cooperazione, che si svolge su basi il piu' ampie possibile, si avvale in particolare:

  • a)di tutti i mezzi atti a favorire scambi regolari di informazioni, anche mediante la creazione congiunta di reti informatiche di comunicazione;
  • b)di consulenze e formazione;
  • c)di trasferimenti di esperienze.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art25 · fonte su Normattiva