nel settore doganale 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale mira altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale potra' concretarsi, in particolare con:
- a)scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali;
- b)la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
- c)scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d)semplificazione delle procedure doganali;
- e)assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
