nel settore doganale 1. Nei limiti delle rispettive competenze, le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale mira altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale potra' concretarsi, in particolare con:

  • a)scambi di informazioni, tenendo conto della tutela dei dati personali;
  • b)la messa a punto di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
  • c)scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
  • d)semplificazione delle procedure doganali;
  • e)assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art7 · fonte su Normattiva