nel settore doganale 1. Le Parti promuovono la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali. La cooperazione doganale puo' mirare altresi' a potenziare le strutture doganali delle Parti e a migliorarne il funzionamento nell'ambito della cooperazione interistituzionale. 2. La cooperazione doganale puo' comprendere, tra l'altro:
- a)scambi di informazioni;
- b)sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi delle organizzazioni internazionali competenti in materia;
- c)scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d)semplificazione delle procedure doganali;
- e)assistenza tecnica. 3. Le Parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione in futuro, nel contesto istituzionale previsto dal presente accordo, la conclusione di un protocollo di cooperazione doganale.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
