[1]ARTICOLO VII. (Sede, sessioni e numero legale).

[2]1. Il Comitato ha sede a Londra, salvo decisione diversa adottata dal medesimo. 2. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del Consiglio internazionale del grano. Il Consiglio si riunisce pure in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o su richiesta di almeno tre membri, o nella misura in cui lo esigano le norme della presente Convenzione. 3. Le sessioni del Comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del Comitato stesso.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artvii · fonte su Normattiva