[1]ARTICOLO XVI. (Adesione).

[2]1. La presente Convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la Convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 30 giugno 1980, restando inteso che il Comitato istituito in virtu' della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, o il Comitato istituito in virtu' della presente Convenzione puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. 2. Quando la presente Convenzione sara' entrata in vigore conformemente al disposto del suo articolo XVII, essa sara' aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il Comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Ogni governo aderente alla presente Convenzione in virtu' del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della Convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxvi · fonte su Normattiva