ARTICOLO XX Adesione 1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ciascuno dei governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, che non abbia firmato la convenzione stessa. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite non oltre il 30 giugno 1986, restando inteso che il comitato puo' concedere una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento entra tale data. 2. La presente convenzione, quando sara' entrata in vigore conformemente al disposto dell'articolo XXI, sara' aperta all'adesione dei governi diversi da quelli di cui all'articolo III, paragrafo 3, alle condizioni che il comitato riterra' opportune. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Ogni governo aderente alla presente convenzione in virtu' del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo puo' depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione stessa, in attesa di depositare il proprio strumento di adesione. Il governo che abbia depositato tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
