[1]ARTICOLO XV. (Applicazione provvisoria).

[2]Ogni governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione. Il firmatario che depositi tale dichiarazione applica la presente Convenzione provvisoriamente ed e' considerato provvisoriamente parte della stessa.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artxv · fonte su Normattiva