[1]ARTICOLO XIX. (Rapporto tra la presente Convenzione e l'Accordo internazionale sul grano del 1971, successivamente prorogato).
[2]La presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1971, successivamente prorogata, e rappresenta uno degli elementi costitutivi dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, successivamente prorogato.
Testo vigente dal 14 giugno 1982
