Le Autorita' competenti:
- 1)procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
- 2)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;
- 3)si comunicheranno l'un l'altro le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
