Le Autorita' competenti:

  • 1)procederanno a tutte le intese amministrative che saranno necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
  • 2)si comunicheranno l'un l'altra le informazioni concernenti le misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;
  • 3)si comunicheranno l'un l'altro le informazioni relative a qualsiasi cambiamento avvenuto nella propria legislazione, che abbia influenza sull'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art23 · fonte del testo