Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle vedove ed agli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle vedove ed agli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.
Testo vigente dal 21 aprile 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art34 · fonte del testo