Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 si applicano alle prestazioni alle vedove ed agli orfani, salvo quelle modifiche che potranno essere richieste dalla diversa natura di tali prestazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;355~art34 · fonte del testo