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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, con il quale si provvede alla rinnovazione per un novennio, sotto l'osservanza delle particolari norme stabilite dal suddetto Regio decreto-legge, delle convenzioni fra lo Stato ed il Consorzio Industrie Fiammiferi annesse ai Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 560, e 26 febbraio 1930, numero 105. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 aprile 1932 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini-Mosconi.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 25 aprile 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-04-07;356~art1 · fonte del testo