1. Qualora l'adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell'adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l'adottante o gli adottanti sono cittadini facilitera' l'acquisto della cittadinanza da parte del minore. 2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall'adozione e' subordinata al possesso o all'acquisto di una nuova cittadinanza.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art11 · fonte su Normattiva