1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante. 2. La legge non puo' permettere una nuova adozione di un minore che in uno o piu' dei casi seguenti:

  • a)ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dell'adottante;
  • b)ove il precedente adottante sia deceduto;
  • c)ove la precedente adozione sia stata annullata;
  • d)ove la precedente adozione sia terminata.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 183/1994

    Questione infondata
    16 maggio 1994

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori (firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967), sollevata dalla Corte d'appello di Roma - sezione minorenni con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 · Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art6 · fonte su Normattiva