1. La legge permette l'adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante. 2. La legge non puo' permettere una nuova adozione di un minore che in uno o piu' dei casi seguenti:
- a)ove si tratti di un minore adottato dal coniuge dell'adottante;
- b)ove il precedente adottante sia deceduto;
- c)ove la precedente adozione sia stata annullata;
- d)ove la precedente adozione sia terminata.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
