1. Il numero di minori che lo stesso adottante puo' adottare non sara' limitato dalla legge. 2. La legge non potra' impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo. 3. Non potra' essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art12 · fonte su Normattiva