1. Il numero di minori che lo stesso adottante puo' adottare non sara' limitato dalla legge. 2. La legge non potra' impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo. 3. Non potra' essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
