1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore eta', l'adozione non potra' essere revocata che per decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge. 2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
- a)l'adozione e' nulla;
- b)l'adozione e' terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
