1. Ogni Parte contraente la cui legislazione preveda piu' tipi di adozione avra' la facolta' di applicare ad uno solo di tali tipi le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 e dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 della presente convenzione. 2. La Parte contraente che si avvarra' di tale facolta' lo notifichera' al Segretario generale del Consiglio d'Europa, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o all'atto di una dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 23 della presente Convenzione, nella quale indichera' le modalita' in base alle quali esercitera' tale facolta'. 3. Detta Parte contraente potra' cessare di esercitare tale facolta', dandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 21 agosto 1974
