[1]Articolo XIII
[2]Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonche' l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
[1]Articolo XIII
[2]Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare l'entrata o il soggiorno nel loro territorio, nonche' l'uscita dal medesimo, dei membri del personale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxiii · fonte su Normattiva