Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'articolo 14.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
Gli Stati membri adottano ogni misura atta a facilitare l'entrata, il soggiorno e la partenza dei rappresentanti degli Stati membri, dei membri del personale del Centro e degli esperti ai sensi dell'articolo 14.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art11 · fonte su Normattiva