ARTICOLO XII TRANSITO E SOGGIORNO Sezione 16

  • a)Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Ufficio. dei partecipanti ai programmi dell'Ufficio, e delle persone in visita all'Ufficio per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile.
  • b)Il Direttore comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a) in anticipo.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artxii · fonte su Normattiva