[1]Articolo XIX
[2]Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale disciplinate dallo Statuto del personale dell'Agenzia. Il Consiglio determina le categorie di esperti alle quali puo' essere applicato l'articolo XVII. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti ai quali si riferisce il presente articolo sono periodicamente comunicati agli Stati membri.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
