[1]Articolo XIX

[2]Gli articoli XVI e XVIII si applicano a tutte le categorie di personale disciplinate dallo Statuto del personale dell'Agenzia. Il Consiglio determina le categorie di esperti alle quali puo' essere applicato l'articolo XVII. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti ai quali si riferisce il presente articolo sono periodicamente comunicati agli Stati membri.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxix · fonte su Normattiva