[1]Articolo XVIII

[2]1. Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, il Direttore generale e i membri del personale dell'Agenzia sono soggetti, a beneficio di quest'ultima, ad un'imposta sui trattamenti e sugli emolumenti dalla stessa corrisposti. I citati trattamenti ed emolumenti sono esenti dalle imposte nazionali sul reddito; tuttavia, gli Stati membri si riservano la possibilita' di conteggiare tali trattamenti ed emolumenti per stabilire l'ammontare dell'imposta da riscuotere sui redditi provenienti da altri cespiti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e alle pensioni pagate dall'Agenzia ai suoi Direttori generali e ai membri del suo personale dopo la cessazione del loro servizio.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxviii · fonte su Normattiva