Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonche' le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14. Nomi, qualita' ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art17 · fonte su Normattiva