Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera o) della Convenzione, determina le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15, nonche' le categorie di esperti cui si applica l'articolo 14. Nomi, qualita' ed indirizzi delle persone comprese nelle suddette categorie sono periodicamente comunicate agli Stati membri.
Testo vigente dal 23 maggio 1977
