[1]Articolo XX
[2]Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
