[1]Articolo XX

[2]Nel caso in cui essa instauri un proprio sistema di previdenza sociale, l'Agenzia, il suo Direttore generale e i membri del suo personale sono esentati da ogni contributo obbligatorio a organismi nazionali di previdenza sociale, con riserva degli accordi stipulati con gli Stati membri, conformemente all'articolo XXVIII.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxx · fonte su Normattiva