[1]Articolo XV
[2]Oltre ai privilegi e alle immunita' previsti nell'articolo XVI, il Direttore generale dell'Agenzia, come pure la persona designata ad agire in suo luogo e vece durante la vacanza di tale ufficio, gode dei privilegi e delle immunita' riconosciuti agli agenti diplomatici di rango analogo.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
